Riproduzioni

La riproduzione dei beni culturali dei Parchi archeologici della Maremma, fatte salve le esigenze di tutela dell’integrità fisica e culturale dei beni ed i diritti spettanti agli autori, è oggetto di autorizzazione da parte della Direzione e segue le disposizioni del Decreto Ministeriale n.108 del 21 marzo 2024 “Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali” disponibile qui.

Il richiedente è tenuto a inoltrare a pa-maremma@cultura.gov.it una richiesta apposita con l’indicazione dei mezzi, modalità e luogo di esecuzione delle riproduzioni (salvo il caso in cui le riproduzioni vengano fornite dall’Amministrazione), finalità e destinazione delle medesime, quantità realizzate e immesse sul mercato, forme di distribuzione, nonché eventuali prodotti derivati.

Ove si tratti di riproduzione per uso strettamente personale o per motivi di studio, il richiedente si impegna alla non divulgazione e diffusione al pubblico delle copie ottenute. La violazione di tale impegno comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo senza l’autorizzazione scritta dell’Amministrazione.

Ogni esemplare riprodotto dovrà indicare, nelle forme richieste dal caso, le specifiche e l’ubicazione del bene e la dizione “su concessione del Ministero della Cultura, Parchi archeologici della Maremma”, nonché l’espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo (D.M. 08\04\1994, art. 4).